Descrizione estesa
ORDINANZA SINDACALE
Numero 11 del 06-05-2025
A tutti i proprietari, ai conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo dei terreni confinanti con la pubblica viabilità nel Comune di Moricone, di provvedere, entro e non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza:
1. al taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale fino ad un’altezza di mt. 5,00 (cinque) dal manto stradale, nonché alla potatura delle siepi, arbusti, cespugli, rovi, alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade comunali, vicinali o consorziali che pregiudichino la pulizia ed il decoro della viabilità e della segnaletica o che comunque ne compromettano la leggibilità, nonché rispettare le distanze previste dal codice per la loro messa a dimora;
2. alla potatura delle alberature ad alto fusto che coprano con i loro rami gli impianti di pubblica illuminazione, creando pericolo a causa della scarsa luminosità artificiale residua;
Oltre detto termine, inoltre, a:
1. rimuovere il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadute sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetale;
2. al mantenimento delle aree verdi private, pulite ed in perfetto ordine attraverso una manutenzione periodica al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi;
3. di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo posti a fronte della proprietà, ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacolino il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità.
RENDE NOTO CHE
Che il materiale rimosso proveniente dalle operazioni di pulizia e taglio piante, alberi, rami, cespugli, ecc, dovrà essere rimosso a cura e spese degli interessati e smaltito a norma di legge.
AVVERTE
Che l'inosservanza della suddetta ordinanza Sindacale, ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
DISPONE
Che copia della presente Ordinanza venga:
- pubblicata presso l’Albo Pretorio comunale e sul sito del Comune di Moricone, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- venga trasmessa:
1. al Comando di Polizia Locale dell'Unione della Sabina Romana;
2. al Corpo Carabinieri Forestali – Stazione di Palombara Sabina (RM);
3. al Comando Stazione Carabinieri di Moricone;
DEMANDA
A tutte le Forze dell’Ordine, per quanto di propria competenza di vigilare sull’osservanza della presente Ordinanza:
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale oppure entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio al Presidente della Repubblica.
IL SINDACO
Pascazi Giovanni Battista